La mediazione, introdotta con il d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28 è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.
La disciplina secondaria di attuazione è stata dettata con il d.m. Giustizia 4 marzo 2010, n. 183.
Non può essere utilizzato, dunque, per le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali.
Viene definita dal legislatore come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Ha una durata di legge pari a quattro mesi (art. 6)
Si differenzia dall’arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti. ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo (art. 1).
L’accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12).
Tipi di mediazione:
1. Facoltativa:
Le parti decidono spontaneamente, a lite insorta ovvero in forza di una clausola di mediazione, di ricorrere al procedimento di mediazione (art. 2, comma 1).
2 . Obbligatoria:
La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 23 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010, nella parte in cui disponeva l'obbligo, in determinate materie sotto elencate, di previo esperimento del procedimento di mediazione, stabiliva che tale adempimento fosse condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che l'improcedibilità fosse rilevata dalla controparte o d'ufficio.
La disposizione era in contrasto con gli artt. 24 (garanzia accesso alla tutela giurisdizionale) e 77 (esercizio di potestà legislativa delegata dal Parlamento al Governo).
La pronucia della Corte non dovrebbe far venire meno soltanto le disposizioni dell'articolo 5, commi I,II,III ma con esse tutto il bagaglio di previsioni volte a sanzionare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Rimarrebbero in vigore, al contrario, le agevolazioni e gli incentivi previsti, ossia i benefici fiscali, l'efficacia potenziata del verbale di raggiunta conciliazione e così via.
Risulta caducato il comma 5 dell'articolo 8, che riferisce espressamente alle ipotesi di mediazione obbligatoria la condanna "al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio" per la parte costituita che non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo.
Allo stesso tempo è stata dichiarata la incostituzionalità dell'intero articolo 13, che contiene severe sanzioni pecuniarie a carico della parte che rifiuti la proposta di soluzione della lite formulata dal mediatore.
Sentenza n. 272/2012
(Le materie per le quali era obbligatorio, fin dal 21 marzo 2011, far precedere la domanda giudiziale dall’esperimento del procedimento di mediazione (art. 5, comma 1), costituendo il relativo ricorso condizione di procedibilità:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- responsabilità medica
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
-condominio (dal 20 marzo 2012)
-risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (dal 20 marzo 2012).
Non era necessaria la preventiva istanza di mediazione
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;)
Qualunque sia l’oggetto della controversia il procedimento di mediazione non è obbligatorio nel caso di azioni esecutive, di procedimenti in camera di consiglio, dell’esercizio dell’azione civile in sede penale.
Delegata:
Il giudice, inoltre, prima dell’udienza di precsisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione, fissando la successiva udienza dopo quattro mesi (art. 5, comma 2)
Dove si svolge la mediazione
La mediazione si svolge si svolge presso Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può svolgersi anche presso la Camera di conciliazione della Consob (d.lgs., 8 ottobre 2007, n. 179 ) ovvero all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia (art. 128-bis d.lgs., 1° settembre 1993, n. 385).
I Consigli dell’Ordine degli avvocati sono iscritti nel registro a semplice domanda e possono:
- costituire organismi di mediazione in ogni materia e
- istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
Gli ordini professionali diversi da quello degli avvocati possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia.