Disciplina Avvocati Stabiliti 9 maggio 2016 3960

Gentili Colleghi,
il Consiglio dell’Ordine intende richiamare gli iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari Stabiliti ad utilizzare scrupolosamente nell’esercizio dell’attività professionale, nel triennio finalizzato alla integrazione, il titolo del Paese di origine, come peraltro espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 7 del D. Lgs 96/2001.

Diversamente, il Consiglio dell’Ordine si vedrà costretto a rigettare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale ex art. 8 D. Lgs 115/1992.

Si coglie l’occasione, infine, per invitare i Colleghi, con cui i professionisti comunitari stabiliti agiscono d’intesa, a verificare che costoro, nella stesura degli atti, spendano sempre il titolo professionale corretto, come peraltro sancito dal primo comma dell’art. 8 D. Lgs 96/2001, dovendo essi assicurare, anche sotto tale profilo, l’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

Pertanto, ai fini della integrazione, non può rilevare l’attività irregolarmente svolta dal professionista comunitario stabilito,spendendo illegittimamente il titolo di “avvocato”. 

Cordiali saluti

Il Presidente
Giuseppe Di Mascio